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Inviato da : Admin  Giovedì, 19 Aprile 2007 - 21:16

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita in CROCETTA DEL MONTELLO (TV) Via ERIZZO 58 , n°58 l'Associazione Sportiva denominata "I.P.F". L'associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive, la formazione e la preparazione degli atleti nella disciplina sportiva del biliardo, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., e/o da altre federazioni alle quali l'Associazione vorrà affiliarsi. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del biliardo. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività creativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

Art. 3 - Colori sociali

I colori sociali sono determinati di volta in volta, previa approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà tenere in considerazione le esigenze degli sponsor.

Art. 4 - Affiliazione

L'Associazione potrà affiliarsi alle federazioni che riterrà più opportune e solo successivamente si impegna ad osservarne gli Statuti ed i Regolamenti. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, determinati annualmente dal Consiglio Direttivo, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede, e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e possibili contributi, elargizioni, lasciti e donazioni di associati e di terzi. E' fatto divieto dall'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 6 - Entrate

Le entrate sono costituite da: a) Quote associative annue o periodiche dei soci; b) Contributi ordinari o straordinari dei soci; c) Eventuali contributi del CONI o di altre federazioni nazionali di Biliardo, di enti pubblici, società private o di qualsiasi altro genere; d) Eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Art. 7 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario chiudono il 31 agosto di ogni anno.

Art. 8 - Soci

Sono soci dell'associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotati di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva e che non abbia riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, che garantiscono dei requisiti del presentato, in apposito modulo. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 9 - Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda è tenuto ad indicarne le motivazioni. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa annuale di cui all' Art. 6 lettere a) b) del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il primo settembre dell'anno di attività del socio saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos o mortis causa.

Art. 10 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione; b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva. Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Art. 11 - Diritti dei soci

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. I soci hanno diritto di candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché di partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Gli associati hanno inoltre il diritto di frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 12 - Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde: a) Per dimissioni; b) Per morosità protrattasi per almeno tre mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno; c) Per il venir meno dei requisiti per l'ammissione di cui all'Art. 8 del presente documento; d) Per radiazione deliberata dalla maggiorata assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, di comportamenti disonorevoli entro o fuori dell'associazione, o contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali o costituenti ostacolo al buon andamento dell'associazione stessa. Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato, ad una disamina degli addebiti. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. Il socio radiato non può più essere ammesso nell'associazione. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili.

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono: a) Assemblea generale dei soci b) Presidente c) Consiglio Direttivo

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci e costituisce il massimo organo deliberativo dell'associazione. Questo organo è indetto dal Consiglio Direttivo ed è convocato dal Presidente nella sede dell'Associazione, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno. La convocazione può avere luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per: a) Deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; b) Eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione; c) Deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione; d) Deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie; e) Deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente. L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera: a) Sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale ma solo se poste all'ordine del giorno; b) Sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; c) Sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile; d) Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno; e) Sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 15 - Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto Sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 24.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 90 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione. Per potersi candidare il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti: - avere raggiunto la maggiore età; - essere socio effettivo dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto; - non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 19 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo stabilito dall'Assemblea di 5, eletti dall'Assemblea stessa. Nel proprio ambito il Consiglio nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. La carica di Presidente e di consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea. Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte consecutive decade automaticamente dalla carica. Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità. Sono compiti del Consiglio direttivo: 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di cui all'Art. 7; 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; 6) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci; 7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 21 -  Presidente - Vice Presidente - Segretario

Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e dal Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 22 - Rendiconto

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla redazione di ogni documentazione contabile che si renda necessaria per legge o per disposizione dell'Assemblea. In particolare il Consiglio redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati una copia del bilancio stesso.

Art. 23 -  Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24 - Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta, da parte dei soci, dell'Assemblea generale straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI ed in subordine alle norme del Codice Civile. Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'Atto Costitutivo in pari data redatto. Letto, approvato e sottoscritto a CROCETTA DL MONTELLO (TV), il 21.11.2005



 
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